BStGer - RR.2018.326 - Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). - Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Karar Dilini Çevir:




Sentenza del 30 gennaio 2019
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti
A. BV, rappresentata dall'avv. Felix Neri,
Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte


Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Spagna

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2018.326


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Visti:
- la decisione di chiusura del 14 novembre 2018 emanata dal Ministero pubblico
della Confederazione (in seguito: MPC) in seguito ad una domanda di assi-
stenza internazionale in materia penale del 19 settembre 2017, completata il
7 luglio 2018, da parte della Procura speciale contro la corruzione e la crimina-
lità organizzata di Madrid (Spagna);
- il ricorso del 17 dicembre 2018 interposto presso la Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale da A. BV, società con sede nei Paesi Bassi, avverso
la suddetta decisione (v. act. 1);
- lo scritto del 18 dicembre 2018, mediante il quale la presente autorità ha invitato
la ricorrente, pena la non entrata in materia del ricorso, da una parte, a versare,
entro il 3 gennaio 2019, un anticipo delle spese di fr. 5'000.–, dall'altra, a pro-
durre, entro il medesimo termine, i documenti che dimostrano che la ricorrente
esisteva il giorno in cui ha interposto ricorso, la procura rilasciata dalla mede-
sima, i documenti che indicano l'identità di colui che ha firmato la procura non-
ché i documenti che attestano che colui che ha firmato la procura è abilitato a
rappresentare la società (v. act. 3);
- lo scritto del 19 dicembre 2018, con il quale la ricorrente ha chiesto la proroga
del termine relativo al versamento dell'anticipo delle spese (v. act. 4);
- la proroga concessa fino al 15 gennaio 2019 (v. ibidem).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 LOAP);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere
allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se
sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);
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- che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del
ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifesta-
mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine
suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA);
- che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo in-
fruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi
oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA);
- che, allo scopo di verificare l'ammissibilità del ricorso, questo Tribunale ha invi-
tato il patrocinatore della ricorrente il 18 dicembre 2018 a produrre, entro il
3 gennaio 2019, i documenti che dimostrano che la società esisteva il giorno in
cui ha interposto ricorso, la procura rilasciata dalla medesima, i documenti che
indicano l'identità di colui che ha firmato la procura nonché i documenti che
attestano che colui che ha firmato la procura è abilitato a rappresentare la so-
cietà (v. act. 3);
- che nel medesimo scritto l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "non do-
vesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito,
il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)";
- che la ricorrente non ha inoltrato la documentazione richiesta entro il termine
fissato;
- che va precisato che nella sua richiesta di proroga del 19 dicembre 2018 la
ricorrente ha affermato quanto segue: "Je fais suite aux demandes d'avance de
frais reçues ce jour en lien avec la procédure de recours mentionnée sous ru-
brique impartissant un délai au 3 janvier 2018 à mes mandantes pour s'acquitter
de l'avance de frais. Compte tenu notamment de la période de fêtes de fin d'an-
née et de vacances scolaires, je sollicite respectueusement un report de délai
au 15 janvier 2019 pour permettre à mes mandantes de me faire parvenir les
fonds nécessaires au paiement de l'avance de frais susmentionnée" (v. act. 4);
- che tale richiesta, a cui il Tribunale ha dato seguito positivamente, riguardava
chiaramente e unicamente il termine concernente il versamento dell'anticipo
delle spese;
- che la ricorrente non ha comunque versato l'anticipo delle spese richiesto nem-
meno nel termine prorogato (v. act. 5);
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- 4 -



- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve
sopportare le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA);
- che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis
e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 500.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di fr. 500.– è messa a carico della ricorrente.


Bellinzona, 30 gennaio 2019

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:
















Comunicazione a:
- Avv. Felix Neri
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria




Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente impor-
tante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali
o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).


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