BStGer - RR.2018.186, RR.2018.187, RR.2018.188, RR.2018.189, RR.2018.190, RR.2018.191 - Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). - Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Karar Dilini Çevir:



Sentenza del 25 settembre 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti
A. CORP.,
B.,
entrambi rappresentati dagli avv. Enrico Germano e An-
gela Decristophoris,
Ricorrenti


contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte


Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Brasile

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2018.186+187+188+189+190+191
- 2 -


Fatti:
A. Il 4 settembre 2017 la Procura della Repubblica di Rio Grande do Sul (Brasile)
ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito
di un procedimento penale avviato nei confronti degli amministratori della so-
cietà C. Ltda, nonché di persone fisiche e giuridiche legate a quest'ultima, tra le
quali A. Corp., per i reati previsti all'art. 171 § 3 CP/brasiliano e all'art. 1 della
legge 9.613/98 (riciclaggio di denaro). In sostanza, i sospetti di riciclaggio di
denaro sarebbero emersi a seguito di una procedura fiscale avviata nei con-
fronti di C. Ltda destinata all'analisi e al controllo delle spese operative e dei
passivi, ritenuto che tale società avrebbe presentato spese troppo elevate in
relazione al risultato netto dell'esercizio 2011. Dal 2010 al 2011 i profitti lordi
della società sarebbero aumentati da 13 a 251 milioni di real brasiliani (BRL) a
causa delle esportazioni di prodotti agricoli verso il Venezuela. Negli anni 2011
e 2012, C. Ltda avrebbe pagato più di 80 milioni di real a titolo di commissioni
in favore di A. Corp., D. Ltda e E. Dall'inchiesta estera emergerebbe un sofisti-
cato sistema fraudolento legato all'esportazione di macchinari e prodotti agricoli
sopravvalutati e venduti alla società statale venezuelana F. S/A, messo in atto
attraverso transazioni bancarie complesse finalizzate a nascondere l'origine e
la destinazione dei valori illeciti, tramite l'intermediario G. (v. RR.2018.186+187,
act. 8.1, allegato 4, atti MPC).

Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto l’acquisizione
della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca H. intestata
a A. Corp., nonché il blocco degli averi depositati sulla stessa a concorrenza di
BRL 11'152'148.08 (v. RR.2018.186+187, act. 8.1, allegato 4, pag. 6).


B. Mediante decisione del 13 ottobre 2017 il Ministero pubblico della Confedera-
zione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG)
ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda
presentata dall’autorità brasiliana, precisando che le misure di esecuzione sa-
rebbero state ordinate con decisioni separate (v. RR.2018.186+187, act. 8.1,
allegato 1, atti MPC).

Il medesimo giorno il MPC ha ordinato alla banca H. di trasmettere la documen-
tazione bancaria concernente la relazione n. 1 intestata a A. Corp., imponendo
un divieto di comunicare. L'autorità d'esecuzione ha anche chiesto alla banca
I., Ginevra, di trasmettere la documentazione bancaria concernente le relazioni
n. 2 intestata a A. Corp. e n. 3 intestata a B., ad esclusione di quella già tra-
smessa nell'ambito della procedura nazionale SV.15.0775
(v. RR.2018.186+187, act. 1.4 pag. 3).

- 3 -



C. Avendo la relazione n. 1 presso la banca H. alimentato la relazione n. 2 presso
la banca I. ed essendo quest'ultima relazione stata assorbita dalla banca J., il
28 novembre 2017 il MPC ha ordinato alla banca J. di trasmettere la documen-
tazione bancaria delle relazioni riconducibili a B., imponendo un divieto di co-
municare (v. RR.2018.186+187, act. 8.1, allegato 2, atti MPC).


D. Con tre decisioni di chiusura del 28 maggio 2018 l’autorità d’esecuzione ha ac-
colto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di sva-
riata documentazione riguardante le relazioni n. 2 presso la banca J., n. 1
presso la banca H. e n. 2 presso la banca I. (in liquidazione), tutte intestate a A.
Corp. (v. RR.2018.186+187 act. 1.4, RR.2018.188+189act. 1.4,
RR.2018.190+191 act. 1.4).


E. Il 22 giugno 2018 A. Corp. e B. hanno, con tre ricorsi, impugnato le decisioni di
chiusura di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale. In sostanza, essi chiedono, in via preliminare, che la domanda di as-
sistenza giudiziaria sia respinta, che venga loro chiesto, per tutti e tre i loro ri-
corsi, un unico anticipo delle spese di fr. 3'000.– e che venga concesso un ac-
cesso completo agli atti a A. Corp., subordinatamente a B.; in via principale, che
le decisioni impugnate vengano annullate e non venga trasmessa la documen-
tazione bancaria, subordinatamente, che le cause vengano trasmesse al MPC
per nuovo giudizio, con ordine di concedere l'accesso agli atti a A. Corp., su-
bordinatamente a B. (v. RR.2018.186+187 act. 1, RR.2018.188+189 act. 1,
RR.2018.190+191 act. 1).


F. Con scritti del 16 luglio 2018, l'UFG ha rinunciato ad inoltrare delle risposte,
rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. RR.2018.186+187 act. 7,
RR.2018.188+189 act. 7, RR.2018.190+191 act. 7). Nella sue risposte del
20 luglio 2018, il MPC postula, in via preliminare, l'irricevibilità dei gravami; in
via principale, la reiezione degli stessi, nella misura della loro ammissibilità
(v. RR.2018.186+187 act. 8, RR.2018.188+189 act. 8, RR.2018.190+191
act. 8).


G. Con repliche del 14 agosto 2018, trasmesse al MPC e all'UFG per conoscenza
(v. RR.2018.186+187 act. 15, RR.2018.188+189 act. 15, RR.2018.190+191
act. 15), i ricorrenti confermano le conclusioni espresse in sede ricorsuale
(v. RR.2018.186+187 act. 14, RR.2018.188+189 act. 14, RR.2018.190+191
act. 14).

- 4 -


Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.



Diritto:

1
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria
internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede-
razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe-
nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81;
in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto
internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita-
mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza
rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge
federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981
(AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v.
art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 consid.
3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV
212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi-
derando.
1.4 Interposti tempestivamente contro le decisioni di chiusura del 28 maggio 2018,
i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
Titolare delle relazioni bancarie oggetto delle decisioni impugnate, A. Corp., so-
cietà panamense disciolta ma non liquidata (v. sentenza del Tribunale penale
federale RR.2012.160 del 10 ottobre 2012 consid. 1.3.2), è legittimata a ricor-
rere, contrariamente a B., il quale risulta essere avente diritto economico delle
stesse (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162
consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).


- 5 -


2. I ricorrenti hanno postulato la riunione di tutte le procedure concernenti i ricorsi
di cui sopra (v. Fatti lett. E).

Ora, nella misura in cui essi sono entrambi patrocinati dal medesimo avvocato
e i ricorsi, dal contenuto sostanzialmente identico, concernono un medesimo
contesto giuridico e fattuale, per motivi di economia processuale si giustifica di
procedere alla congiunzione delle cause in questione e di pronunciare un unico
giudizio (in questo ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale
federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 1; BOVAY, Procédure ad-
ministrative, 2a ediz. 2015, pag. 606; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsver-
fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n. 927).


3. La ricorrente legittimata a ricorrere sostiene innanzitutto che il MPC, non consi-
derandola capace di agire in giustizia in quanto ritenuta società disciolta e, a
torto, liquidata, non le avrebbe concesso l'accesso agli atti, ciò che costituirebbe
una violazione del diritto di essere sentito.

3.1 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. contempla la facoltà
per l'interessato, tra l'altro, di prendere conoscenza del fascicolo processuale,
di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che una decisione relativa alla sua
situazione giuridica sia resa, di presentare prove pertinenti, di ottenere che sia
dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'assunzione
delle prove essenziali o, perlomeno, di esprimersi sul loro risultato allorquando
ciò può avere un influsso sulla decisione che verrà resa (DTF 124 II 132 con-
sid. 2b e riferimenti citati). Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione,
dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre
i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di
partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la
decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe
infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti,
delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 con-
sid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604).
Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un
eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di ema-
nare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta gli
art. 80h lett. b AIMP e 9a OAIMP un termine per addurre riguardo ad ogni sin-
golo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna.
Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro
diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio
della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, Praxiskom-
mentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12). La cernita deve aver luogo anche
qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126
- 6 -


II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a
ediz. 2014, n. 484, 724-725; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pé-
nale et la lutte contre le blanchiment d'argent, SJZ 104/2008, n. 2 pag. 34).

3.2 Il diritto di essere sentito viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudi-
ziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP
(ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 con-
sid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staa-
tes, tesi di laurea 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto
fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque au-
tomaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione im-
pugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di
essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di
esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fat-
tispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del
medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132
consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del
28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF
2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Anche in presenza di una
violazione grave del diritto di essere sentito, il Tribunale federale ha già ritenuto
ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando questo
costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura,
incompatibile con l'interesse della parte interessata ad un'evasione celere della
sua causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La riparazione
del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di violazioni particolarmente
gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva
del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto
dell'omessa audizione preventiva. La possibilità della sanatoria, che tiene conto
della necessità di un'esecuzione celere della domanda rogatoriale giusta
l'art. 17a AIMP e dell'economia procedurale, non deve inoltre essere interpre-
tata dall'autorità d'esecuzione come un invito a violare i diritti processuali della
persona toccata (sentenza del Tribunale federale 1C_560/2011 del 20 dicem-
bre 2011 consid. 2.2). Una riparazione entra in linea di considerazione solo se
la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione suc-
cessiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I
129 consid. 2.2.3). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'au-
torità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risul-
tato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 135 I 279
consid. 2.6.1).

- 7 -


3.3 In concreto, questa Corte rileva che vi sono diversi elementi che hanno indotto
il MPC a credere che la società ricorrente fosse disciolta e liquidata. Innanzi-
tutto, quest'ultima, pur essendo cosciente di essere (solo) disciolta, non ha mai
preteso di non essere liquidata e di poter così avere la capacita di agire giuridi-
camente conformemente al diritto panamense (v. sentenza RR.2012.160 con-
sid. 1.3.2). Anzi, essa non ha reagito dinanzi agli scritti mediante i quali il MPC
le chiedeva di produrre la documentazione attestante la liquidazione della so-
cietà. In un suo scritto del 9 marzo 2018 al MPC, la ricorrente afferma chiara-
mente, tramite i suoi legali, di non poter rappresentare una società estinta. Per
tacere del fatto che la procura da essa rilasciata e presentata dinanzi al MPC,
e anche a questa Corte, indica che la società è "extinguished". Tutto quanto
precede ha indotto il MPC a credere che la ricorrente fosse disciolta e liquidata,
ciò che ha portato al diniego d'accesso agli atti della procedura rogatoriale. Es-
sendo tale diniego da ricondurre essenzialmente al comportamento della ricor-
rente, la censura in questo ambito va dunque respinta.

Si rileva comunque che nella sua risposta del 20 luglio 2018 il MPC afferma che
tutta la documentazione concernente la società ricorrente è in possesso della
stessa (in quanto da lei prodotta alle banche). Si tratterebbe infatti unicamente
della documentazione bancaria, della commissione rogatoria e delle decisioni
impugnate, ragione per cui la richiesta sarebbe obsoleta (v. RR.2018.186+187
act. 8, pag. 3; RR.2018.188+189 act. 8, pag. 3; RR.2018.190+191 act. 8,
pag. 3). Ad ogni modo, essendo la documentazione oggetto delle decisioni im-
pugnate stata prodotta nell'ambito delle presenti procedure e avendo la ricor-
rente avuto la possibilità di esprimersi al riguardo, un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito della ricorrente sarebbe stata comunque sanata dal pre-
sente procedimento di ricorso dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto (v. DTF 124 II 132 consid. 2d), quale il Tribunale
penale federale in questo genere di cause (v. TPF 2007 57 consid. 3.2).


4. L'insorgente sostiene che il MPC, con le decisioni impugnate, avrebbe ordinato
la trasmissione di documentazione non richiesta dalle autorità estere, le quali
nella propria rogatoria avrebbero richiesto solo quella concernente la relazione
n. 1 presso la banca H. Essa afferma che "quanto fornito dal MPC supera di
gran lunga non solamente quanto richiesto dalla stessa autorità brasiliana ro-
gante, scivolando così in una potenziale illegale trasmissione spontanea di dati,
ma comporta pure una violazione del principio della proporzionalità. Si ritiene
infatti che la documentazione allegata non sia oggettivamente necessaria o utile
alla procedura pendente in Brasile" (RR.2018.186+187, act. 1 pag. 10). Essa
aggiunge inoltre che, allo stadio attuale del procedimento in corso nello Stato
rogante, la richiesta di assistenza giudiziaria sarebbe tardiva, in quanto il Mini-
stero pubblico brasiliano deve presentare fatti e prove prima di promuovere l'ac-
cusa.
- 8 -



4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu-
mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139
II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367
consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio
2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste
nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi-
mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto-
rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago-
sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro-
nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi
in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con-
sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se
il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251
consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio
2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri-
chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134
consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata
prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa-
trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità
della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o
entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c
inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006
del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid.
3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). In base alla giurispru-
denza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza
va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta
l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di
rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122
II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra pe-
tita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente,
concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (co-
siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115
Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di
interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può
attribuire, se del caso in maniera ampia, sempreché tutte le condizioni per con-
cedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato estero
sia costretto a presentare domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3),
creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l’obbligo di celerità giusta
- 9 -


l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle
informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di
assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale
RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 con-
sid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera
chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il
senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispetti-
vamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

4.2 In concreto, il MPC rileva come dalle indagini brasiliane risulti che rispetto al
totale dei valori percepiti dalla società C. Ltda, solo BRL 54'754'169.89 sareb-
bero stati pagati ai fornitori dei macchinari agricoli (K .e L.), mentre la somma di
BRL 84'127'701.42 sarebbe stata pagata, a titolo di commissioni e prestazioni
di servizi, che apparirebbero non giustificati, a favore di società riconducibili a
M., N., G. e B. Gli indagati avrebbero quindi ottenuto notevoli somme di denaro
a titolo di commissioni per servizi non realizzati, causando danni all'impresa
statale venezuelana, mediante una frode consistente nella sopravvalutazione
del valore dei macchinari agricoli esportati dalla C. Ltda. Secondo quanto ripor-
tato dalle autorità brasiliane, una parte del denaro ricevuto dalla C. Ltda sarebbe
rimasto in Brasile nella disponibilità della famiglia di M. (proprietaria della C.
Ltda), di N. (ex socio della C. Ltda) e di B. (proprietario della D. Ltda), mentre
un'altra parte del denaro sarebbe stata trasferita su relazioni bancarie situate in
Svizzera e negli Stati Uniti, appartenenti a società domiciliate in paradisi fiscali
(Panama e Isole Vergini Britanniche). Dalle indagini risulta inoltre che C. Ltda
avrebbe versato, senza apparente giustificazione, BRL 11'152'148.08 sul conto
n. 1 presso la banca H. intestato a A. Corp. Dall’analisi della documentazione
bancaria concernente le relazioni della ricorrente – che, si ribadisce, è indagata
nell'inchiesta estera (v. RR.2018.186+187, allegato 7, atti MPC) – emergono
operazioni connesse con la fattispecie descritta in rogatoria. La relazione n. 2
intestata alla ricorrente presso la banca D. (ora in liquidazione) è stata accesa
nel maggio 2013 e trasferita alla banca J. nel febbraio 2016. La relazione è stata
estinta nell'ottobre 2016. Avente diritto economico dei beni ivi depositati era B.,
anch'egli indagato all'estero. La relazione presso la banca I. è stata alimentata
nel 2013 per circa 3.7 milioni di USD dalla relazione n. 1 intestata alla ricorrente
presso la banca H. Quest'ultima relazione è stata alimentata dalla società C.
Ltda per circa 8 milioni di USD tra il 2012 e il 2013, dalla società O. per circa
2.6 milioni di USD nel 2012 e dalla società P. Ltd per circa 6.5 milioni di USD
tra il 2012 e il 2013. Alla luce di quanto precede, l'utilità potenziale della docu-
mentazione bancaria oggetto delle decisioni impugnate è evidente. Da respin-
gere è altresì la censura secondo cui il MPC avrebbe trasmesso a torto la do-
cumentazione relativa a conti non menzionati in rogatoria, nella misura in cui
sugli stessi sono giunti valori patrimoniali provenienti dal conto n. 1 intestato alla
ricorrente presso la banca H.

- 10 -


Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta-
zione richiesta emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i
fatti oggetto della procedura penale brasiliana e detta documentazione. Alla
luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è
potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta
il principio della proporzionalità.

4.3 Inoltre, avendo il MPC ordinato, mediante decisioni di chiusura, l'inoltro della
documentazione in parola nell'ambito di una procedura rogatoriale, non si vede
come ciò possa costituire un'inammissibile trasmissione spontanea di mezzi di
prova ai sensi dell'art. 67a AIMP. La censura va quindi respinta.

4.4 Non tocca del resto all'autorità d'esecuzione conoscere la procedura estera per
sapere sino a quando l'autorità di perseguimento estera può presentare mezzi
di prova al giudice del merito. In concreto, l'autorità rogante non ha ritirato la
propria rogatoria, per cui vi è da concludere ch'essa continui a necessitare di
quanto richiesto. Anche tale censura va pertanto disattesa.


5. In definitiva, le decisioni impugnate vanno integralmente confermate e i gravami
respinti, nella misura della loro ammissibilità.


6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a complessivi fr. 9’000.– (fr. 3'000.– per ogni gravame).
Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati, i quali, contrariamente a
quanto postulato dai ricorrenti, sono stati fissati in applicazione dell'art. 63 cpv. 4
PA, tenendo certo in considerazione le sinergie dovute alla congiunzione delle
cause (v. supra consid. 2), ma non nei termini della massiccia riduzione pro-
spettata dai ricorrenti stessi (v. Fatti lett. E).

- 11 -


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le cause RR.2018.186+187, RR.2018.188+189 e RR.2018.190+191 sono
congiunte.
2. I ricorsi sono respinti, nella misura della loro ammissibilità.
3. La tassa di giustizia complessiva di fr. 9'000.– è posta a carico dei ricorrenti in
solido. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati.

Bellinzona, 25 settembre 2018

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:









Comunicazione a:
- Avv. Enrico Germano e Angela Decristophoris
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria




Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).




Full & Egal Universal Law Academy