BStGer - RR.2017.181, RR.2017.182, RR.2017.183, RR.2017.184, RR.2017.185, RR.2017.186, RR.2017.187, RR.2017.188 - Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). - Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Karar Dilini Çevir:



Sentenza del 25 luglio 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti
A. SA,
B. SA,
C., ESTABLISHMENT
D. STIFTUNG,
E. ANSTALT,
F. SA,
G. TRUST REG,
H. ANSTALT,
tutte rappresentate dall'avv. Luigi Mattei,
Ricorrenti


contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte


Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2017.181-188
- 2 -


Visti:
- lo scritto del 21 giugno 2017 con il quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino
(di seguito: “MP/TI), dando seguito ad una domanda di assistenza internazio-
nale in materia penale del 2 maggio 2012 e successive commissioni rogatorie
integrative presentate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordi-
nario di Milano, comunicava l’intenzione di trasmettere all’autorità estera una
tabella riepilogativa aggiornata e riferita ai sequestri in essere presso le banche
svizzere interessate dalle misure di esecuzione, da cui emergevano l’aggiorna-
mento sulle attuali giacenze in sequestro su ciascuno dei conti delle varie so-
cietà estere intestatarie dei medesimi (act. 1.1);
- lo scritto datato 23 giugno 2017 con cui il MP/TI informava le che il summenzio-
nato atto “ha carattere manifestamente incidentale” (act. 1.2);
- il ricorso presentato il 3 luglio 2017 da A. SA, B. SA, C. Establishment, D. Stif-
tung, E. Anstalt, F. SA, G. Trust REG e H. Anstalt avverso l’atto del 21 giugno
2017, con cui hanno postulato l'annullamento dello stesso (act. 1);
- l'invito del 4 luglio 2017 alle ricorrenti a versare l’anticipo delle spese di
fr. 8'000.-- entro il 17 luglio 2017 (act. 3);
- il versamento dell’anticipo delle spese pervenuto a questo Tribunale il 6 luglio
2017 (act. 4);
- l’invito del 7 luglio 2017 alle ricorrenti a produrre un estratto del registro di com-
mercio o la documentazione attestante i poteri di rappresentanza entro il 20 lu-
glio 2017, termine prorogato da questa Corte fino al 4 agosto 2017 (act. 5, 6);
- lo scritto datato 21 luglio 2017 con cui le ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il
proprio gravame (act. 7).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 21 luglio 2017 questo
Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- 3 -


- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una
tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte
soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39
cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che le ricorrenti hanno semplicemente indicato il ritiro del proprio ricorso;
- che in simili circostanze le insorgenti vanno considerate parti soccombenti giu-
sta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161
del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2a ediz., Berna 2015, pag. 644 e seg.);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della
procedura, dopo il versamento dell’anticipo delle spese, ma prima che l'autorità
d'esecuzione fosse invitata a presentare le proprie osservazioni (art. 57 al. 1
PA), cagionando comunque spese di cancelleria;
- che l'emolumento posto a carico delle ricorrenti va quindi fissato a fr. 200.-- per
ciascuna di esse in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8
cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle
spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162).
- che la somma complessiva di fr. 1'600.-- viene posta a carico delle ricorrenti in
solido; considerato l’anticipo spese di fr. 8'000.-- già versato, la Cassa del Tri-
bunale restituirà loro la somma di fr. 6'400.--.
- 4 -


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’600.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido e
viene prelevata dall’anticipo spese già versato. La Cassa del Tribunale resti-
tuirà alle ricorrenti la somma di fr. 6'400.--.

Bellinzona, il 26 luglio 2017

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:














Comunicazione a:
- Avv. Luigi Mattei
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria



Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).






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