BStGer - BB.2017.89 - Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP). - Beschwerdekammer: Strafverfahren
Karar Dilini Çevir:



Decisione del 19 maggio 2017
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti
A.,
Istante


contro

CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE DEL
CANTONE TICINO,
Opponente


Oggetto Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1
lett. d in relazione con l'art. 56 CPP)



B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2017.89
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Visti:
- lo scritto del 28 aprile 2017, mediante il quale A. ha formulato una domanda di
ricusazione dell’intera Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino
(in seguito: CARP) nonché un’istanza di organizzazione di un’equa e pubblica
udienza (v. act. 1);
- l’invito di questa Corte del 5 maggio 2017 alla CARP a prendere posizione sul
suddetto scritto (v. act. 4);
- la presa di posizione del 9 maggio 2017, trasmessa per conoscenza all’istante
(v. act. 6), con la quale la CARP ha contestato nella loro integralità i motivi di
ricusazione, rinunciando tuttavia all’inoltro di osservazioni e rimettendosi al giu-
dizio di questa Corte (v. act. 5);
- la replica spontanea del 18 maggio 2017, trasmessa per conoscenza all’oppo-
nente (v. act. 8), con la quale l’istante conferma in sostanza la sua domanda di
ricusazione (v. act. 7).
Considerato:
- che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di
una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza in-
dugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a cono-
scenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la
domanda;
- che l'art. 59 cpv. 1 CPP prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di
cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità
penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù
dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitiva-
mente: a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giuri-
sdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le au-
torità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d’ap-
pello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri
del tribunale d’appello; d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interes-
sato l’intero tribunale d’appello;
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- che la domanda di ricusazione deve riguardare l’attività di una determinata per-
sona in un caso concreto oppure sostanziare i motivi di ricusazione per ogni
singolo membro dell’autorità toccata (v. BOOG, Commentario basilese, 2a ediz.,
Basilea 2014, n. 2 ad art. 58 CPP; sentenze del Tribunale penale federale
BB.2017.64 del 6 aprile 2017; BB.2012.140 del 26 settembre 2012);
- che in concreto l’istante ha domandato, in via principale, la ricusazione dell’in-
tera CARP;
- che tale domanda, pur evocando i nomi della presidente e del vicepresidente
della CARP, non sostanzia i motivi di ricusazione per ogni singolo membro di
tale autorità, limitandosi perlopiù ad invocare generiche quanto ripetitive cen-
sure di parzialità e mancata indipendenza rivolte alla magistratura nel suo in-
sieme;
- che questa Corte è dunque impossibilitata ad esaminare le censure di preven-
zione, parzialità e difetto di indipendenza di ogni singolo giudice della CARP
presentate dall’istante, ciò che conduce all’inammissibilità della domanda di ri-
cusazione;
- che la richiesta, a titolo sussidiario, di ricusazione della presidente della CARP
è pure inammissibile davanti a questa Corte visto che, conformemente all’art.
59 cpv. 1 lett. c CPP, la domanda di ricusa di un singolo membro del tribunale
d’appello deve essere presentata al tribunale d’appello medesimo;
- che, visto tutto quanto precede, la domanda di ricusazione con istanza di orga-
nizzazione di un’equa e pubblica udienza va dichiarata inammissibile;
- che, visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate all’istante
(v. art. 59 cpv. 4 CPP);
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di ricusazione è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico dell’istante.


Bellinzona, 19 maggio 2017

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:












Comunicazione a:
- Avv. A.
- Corte di appello e di revisione penale del cantone Ticino




Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.


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