91 II 395 - Schweizerisches Bundesgericht
Karar Dilini Çevir:
91 II 395 - Schweizerisches Bundesgericht
Urteilskopf
91 II 395


56. Estratto della sentenza 22 maggio 1965 della II Corte civile nella causa B contro X
Regeste
Begriff der Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne der Artikel 44 und 46 OG (Erw. 1). Voraussetzungen der Zulässigkeit einer Nichtigkeitsbeschwerde nach Art. 68 und 71 OG (Erw. 2 und 3).
Sachverhalt ab Seite 395
BGE 91 II 395 S. 395 A, giŕ cittadino italiano, acquisě la cittadinanza degli Stati Uniti d'America nel 1928 a Philadelphia.Il 9 ottobre 1944, A, giŕ vedovo e padre di C e D, si uně in matrimonio con B, cittadina italiana. Il matrimonio venne trascritto negli atti di stato civile di Venezia. Subito dopo, i coniugi si trasferirono a Philadelphia. Nel 1950, la moglie essendo ritornata in Italia, A chiese e ottenne il divorzio. Il 7 novembre 1955, A contrasse matrimonio a Parigi con X, cittadina italiana, e nel 1962 si stabilě a Lugano, ove morě il 9 febbraio 1964.Con testamento del 29 novembre 1963, A aveva dichiarato di voler sottoporre la sua successione al diritto degli Stati Uniti d'America e aveva istituita come sua unica erede la sua terza moglie, su richiesta della quale, il Pretore rilasciň un certificato ereditario, attestante che era l'unica erede istituita, e aggiungendo:"§ Di conseguenza, essa viene immessa nel possesso, godimento e libera disposizione dei beni relitti dal precitato defunto ad eccezione dei beni immobili situati negli Stati Uniti d'America per i quali il presente certificato non č valido."B si aggravň alla Camera civile del Tribunale di appello, che, considerando la ricorrente non legittimata a interporre opposizione, BGE 91 II 395 S. 396respinse il ricorso, ma ordinň di completare il certificato ereditario, aggiungendovi la menzione degli eredi legittimari, residenti in America.B ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso per riforma, chiedendo che il punto N. 2 della sentenza cantonale, concernente la menzione degli eredi necessari, sia annullato. Le sue motivazioni possono essere riassunte come segue.L'art. 22 cpv. 2 LR permette al testatore svizzero di sottomettere la sua successione al diritto del cantone d'origine e, per analogia, l'art. 32 autorizza gli stranieri a sottometterla al diritto della loro nazione. La Corte cantonale, fondandosi sul trattato Svizzera /U.SA, non poteva pertanto ordinare che nel certificato fossero menzionati gli eredi aventi diritto alla legittima secondo il diritto svizzero. Sarebbe illogico che quel trattato dovesse prevalere sulla legge entrata in vigore quaranta anni dopo. Peraltro, l'applicazione integrale dell'art. VI conseguirebbe, in antitesi con lo spirito del trattato, una disparitŕ di trattamento degli Americani rispetto agli altri stranieri, che possono valersi degli art. 22 cpv. 2 e 32 LR.Anche applicando la legge svizzera, la menzione degli eredi necessari urta contro l'art. 559 CC, perchč in concreto gli stessi, quantunque avvertiti, non hanno interposto opposizione al rilascio del suindicato certificato ereditario.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Riservati i casi previsti dagli art. 44 lett. a, b, c, 45 lett. a, b OG, in concreto evidentemente inapplicabili, il ricorso per riforma č ammissibile solo nelle cause civili (RU 78 II 180, 81 II 251 consid. 2, 90 II 379 consid. 1). Per cause civili nel senso degli art. da 44 a 46 OG s'intendono i procedimenti tendenti a far statuire in modo definitivo su rapporti di diritto civile e che si svolgono in contradditorio, davanti a un giudice o altra giurisdizione, tra due o piů persone fisiche o giuridiche nella loro qualitŕ di titolari di diritti privati, oppure fra siffatte persone e un'autoritŕ alla quale la legge attribuisce qualitŕ di parte (RU 81 II 251 consid. 2, 90 II 379 consid. 1, 91 II 54).Il procedimento relativo al rilascio di un certificato ereditario non adempie le suindicate condizioni perchč, lasciando impregiudicate le azioni di nullitŕ e di petizione di ereditŕ (art. 559 cpv. 1 CC), non puň essere inteso a far statuire in modo definitivo BGE 91 II 395 S. 397su rapporti di diritto civile. L'autoritŕ competente non vi pronuncia il riconoscimento di un diritto materiale, ma si limita a conferire alle persone menzionate nel certificato una legittimazione provvisoria a disporre degli oggetti dell'ereditŕ (cfr. commentari ESCHER e TUOR/PICENONI N. 1 all'art. 559). Inoltre, il relativo procedimento non presuppone necessariamente un contradditorio fra piů parti interessate ma, cosě come peraltro prescrive anche il codice di procedura civile ticinese (art. 534 combinato con l'art. 2 della legge di applicazione CC), si svolge nella giurisdizione non contenziosa, i cui atti non possono costituire oggetto di ricorso per riforma (RU 70 II 165, 82 II 364 consid. 2, 84 II 326).La ricorrente riconosce che, in genere, la giurisprudenza non ammette il ricorso per riforma nei procedimenti di giurisdizione non contenziosa (RU 57 II 400), ma pretende che, nei casi in cui siano stati invocati i combinati art. 22 cpv. 2 e 32 LR e 'art. 559 CC, sarebbero state fatte delle eccezioni. In realtŕ, nei procedimenti di giurisdizione non contenziosa, il Tribunale federale non ha mai ammesso il ricorso per riforma, neppurecome lo dimostra la stessa sentenza citata dalla ricorrente-sotto l'impero della vecchia OG. D'altronde non si vede quali motivi potrebbero giustificare una siffatta eccezione. Il ricorso per riforma non č dato per ogni violazione di diritto federale, ma soltanto per quelle fatte valere nelle cause civili. La ricorrente ha comunque la possibilitŕ di invocare le norme suindicate nelle azioni di nullitŕ e di petizione di ereditŕ.Come ricorso per riforma, il gravame della ricorrente č pertanto irricevibile.
2. Secondo la giurisprudenza (RU 81 II 141/142, consid. 1, 327, consid. 2), il gravame designato dal ricorrente come ricorso per riforma e irricevibile come tale puň nondimeno essere esaminato come ricorso per nullitŕ, se di questo rimedio adempie le condizioni; la denominazione inesatta di un ricorso non lo rende irricevibile (RU 86 II 142).La legge (art. 69, 71 OG) non prescrive per il ricorso per nullitŕ delle esigenze formali piů rigorose di quelle stabilite per il ricorso per riforma (art. 54 e 55 OG). Al contrario, l'art. 71 OG non prescrive, come per il ricorso per riforma (art. 55 cpv. 1 OG), che l'atto di ricorso debba contenere, oltre alla designazione della decisione impugnata, anche quella della controparte. Ciň stante, il fatto rilevato dalla parte intimata, BGE 91 II 395 S. 398che la ricorrente ha designato controparte invece di C e D, č irrilevante agli effetti della ricevibilitŕ del ricorso per nullitŕ. Il ricorso č tempestivo e, contenendo la designazione della sentenza impugnata, le conclusioni del ricorrente, il tenore di detta decisione, nonchč la motivazione dell'asserita violazione della legge, adempie i presupposti stabiliti all'art. 71 OG.
3. Anche il ricorso per nullitŕ č perň ammissibile, non per ogni violazione del diritto federale, ma soltanto nei procedimenti e in quelle materie che sono chiaramente definiti dalla legge. Esso ha parzialmente sostituito nella vigente OG il ricorso di diritto civile della vecchia legge (BIRCHMEIER, p. 249). Ma l'attuale art. 68 OG non contiene l'esplicita possibilitŕ di valersi di tale rimedio per le violazioni della LR, espressa nell'art. 87 num. 2 della vecchia OG, sotto il cui impero venne pronunciata la sentenza citata dalla ricorrente (RU 57 II 400).Secondo l'art. 68 cpv. 1 OG, il ricorso per nullitŕ č ammissibile solo contro le decisioni pronunciate in ultima istanza cantonale, nei procedimenti civili nei quali non puň essere interposto ricorso per riforma:"a) quando sia stato applicato diritto cantonale o straniero in luogo del diritto federale applicabile;b) quando siano state violate prescrizioni del diritto federale, come pure dei trattati internazionali conchiusi dalla Confederazione, sulla competenza delle autoritŕ per materia o per territorio."Č pacifico, ed č certo, che il diritto ticinese non prevede una possibilitŕ di ricorso contro le sentenze del Tribunale di appello in applicazione dell'art. 534 cpv. 3 CPC. La sentenza impugnata č quindi di ultima istanza cantonale; č pure escluso che, come suesposto, possa costituire oggetto di ricorso per riforma. D'altronde č pacifico e indubbio che la sentenza impugnata č stata pronunciata in un procedimento civile (RU 72 II 309 consid. 2). Occorre tuttavia esaminare se le violazioni della legge fatte valere dalla ricorrente concernano le materie di cui alle lettere a, b dell'art. 68 OG.a) La ricorrente si limita a impugnare la menzione nel certificato ereditario dei figli del de cuius come eredi legittimari. A questo riguardo, essa rivolge alla Corte cantonale due censure: in via principale, di aver violato gli art. 22 cpv. 2 e 32 LR applicando diritto svizzero invece di diritto americano; in via subordinata, di aver erroneamente interpretato l'art. 559 CC. BGE 91 II 395 S. 399 Ora, il ricorso per nullitŕ č ammissibile secondo l'art. 68 cpv. 1 lett. a quando sia stato applicato diritto straniero in luogo del diritto federale, ma non nel caso inverso, vale a dire quando sia stato applicato diritto federale invece di diritto straniero. Ciň risulta dalla chiara e compiuta dizione del testo di legge ed č conforme allo scopo della norma legale, risultante dai materiali legislativi, di garantire soltanto l'applicazione del diritto federale (Messaggio del CF nel FF ed. tedesca 1943, p. 131 e seg.; RU 82 II 124, consid. 2; BIRCHMEIER, p. 258).La censura subordinata della ricorrente concerne l'interpretazione e non l'applicabilitŕ del diritto federale, onde non puň, evidentemente, essere ammissibile a'sensi dell'art. 68 cpv. 1 lett. a OG.b) L'art. 68 cpv. 1 lett. b OG concerne le prescrizioni delle leggi federali e dei trattati internazionali, solo per quanto concernono la "competenza" delle autoritŕ per materia e per territorio.La ricorrente afferma che la Corte cantonale avrebbe dovuto applicare la legge degli Stati Uniti d'America, la quale misconosce la parte legittima dei figli, ma non ha impugnato la competenza dell'autoritŕ ticinese ad applicare in concreto detta legge. Anche a proposito dell'art. 68 cpv. 1 lett. b, il ricorso č pertanto irricevibile.